Statuto

Costituzione – Denominazione – Sede
Art. 1. È costituita con sede in VALENZANO l’associazione di volontariato denominata “CONTINUERO’ A VIVERE IN TE” in conformità al dettato della Legge 266/91 e della Legge regionale Puglia 11/94. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
Art. 2. L’associazione “CONTINUERO’ A VIVERE IN TE”, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Finalità e attività
Art. 3. L’associazione in particolare persegue le seguenti finalità: SENSIBILIZZAZIONE ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI E ALLA CULTURA DEL DONO
Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
Organizzare eventi in piazza, manifestazioni sportive, conferenze e corsi di aggiornamento, gruppi di lavoro a livello scientifico, provvedendo alla distribuzione di pubblicazioni, materiale vario di interesse sulla donazione degli organi, svolgendo manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi istituzionali; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Soci
Art. 6. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Art. 9. I soci si distinguono in due categorie:
-ordinari, che aderiscono all’associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
-operativi, che aderiscono all’associazione prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Possono altresì aderire all’associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
Diritti e doveri dei soci
Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 266/91 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
Art. 11. La qualità di socio si perde:
a. per morte;
b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
d. per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 12. Sono organi dell’associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
L’Assemblea
Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

-almeno una volta all’anno;

-entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio;

-ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

-quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera raccomandata o e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
• definisce il programma generale annuale di attività;
• procede alla elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
• discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
• delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
• decide sulla esclusione dei soci ai sensi dell’art. 11;
• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto; sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall’Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta tramite a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 10 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
• elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
• elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
• elegge il tesoriere e il segretario;
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
• predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
• conferisce procure generali e speciali;
• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
• delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 11.
• stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario
Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art.26. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.
Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’associazione. Il collegio rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 27. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 28. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Art. 29. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni
Art. 32. Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 33. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge regione Puglia nr.11/1994, e alle loro eventuali variazioni.